SCUOLA, I FORZATI DEL PENSIONAMENTO
DI SIMONA SMITH
Con la pubblicazione della direttiva 94 del 4 dicembre scorso, in fase di registrazione, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni per il mantenimento in servizio del personale docente e ATA dopo il compimento del 65° anno di età e sul pensionamento obbligatorio per coloro i quali hanno maturato quarant’anni di contributi (la norma introdotta con la L. 102/09 avrà durata temporale solo per il triennio 2009/2011). Con la nuova direttiva, il mantenimento in servizio dopo il 65° anno di età sarà possibile per due anni solo per coloro che non appartengano a classi di concorso, tipo di posto o profilo professionale in esubero e non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione. Per il personale in servizio all’1/10/2004, in forza del D.L.vo 297/94, rimane valida la possibilità di permanere fino a 70 anni qualora debba raggiungere gli anni di contribuzione minima o massima. Per i docenti e ATA che abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione (già acquisita a sistema con atto definitivo) alla data del 31/8/2009 sarà disposto, invece, il collocamento a riposo forzato. Qualora, nel periodo di vigenza della legge (2009/2011), l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto potrà essere differita dopo il conseguimento del miglioramento retributivo. Per la risoluzione del rapporto di lavoro è previsto un termine di preavviso di sei mesi che, per l’a.s. 2010/2011, scade il 28 febbraio 2010. Le domande di pensionamento anticipato, con eventuale opzione per il part-time, o di mantenimento in servizio, invece, vanno presentate, per il tramite della scuola di titolarità o di servizio, entro il 16 gennaio 2010.